Statuto in stile trecentesco realizzato per la Compagnia d'arme di un gruppo di rievocazione storica
- codice: 425
- larghezza (cm): 60
- altezza (cm): 42
- disponibile subito: no
- valuta tempi: tempi di produzione
- supporto: Vellum
- materiali e strumenti: Inchiostro ferrogallico, Penna d'oca
- Lo stile dello scritto (minuscola gotica notarile), del capolettera sono ripresi dagli originali documenti notarili del XIV secolo.
- Il signum tabellionum (il sigillo unico del notaio che certificava l'autenticità del documento) è copiato da un contratto commerciale stilato a Padova nel 1347
Io Capitano del populo de lo Santo Severino giuro che io difenderò et manterrò lo populo di San Severino et difenderò et manterrò et ricoverroe li honori et le ragioni del populo di San Severino, et dell'università delle Compagnie del populo di San Severino et del distrecto. Et ch'io darò ajuto et favore alli Ansiani et alle compagnie della città di San Severino e del distretto, sopra ricoverare, mantenere, difendere et conservare li honori et le ragioni della città di San Severino et del distrecto, et spesialmente dell'università delle compagnie del populo di San Severino et del distrecto, contro ogni persona et luogo; et quindi malitiosamente non mi sottraggerò. Et sia io tenuto, fra un mese dall'entrata del mio reggimento, far giurare tutti e singoli populari della città di San Severino da diciotto anni in fino in LXX, lo giuramento del populo et lo seguimento et l'obbedentia di me Capitano et delli Ansiani del populo di San Severino. Et giuro io, che sono u che sarò in del sacramento delle Compagnie del populo della città di San Severino et del distrecto, che quante volte io sarò richiesto per lo bandiere u per alcun altro modo da parte del Capitanou dell'Ansiani del populo, che io debbia andare u vero convenire con arme u vero sensa arme ad alcuno luogo per facti et bisogni del Comuno di San Severinou del populo u delle Compagne, u vero per mantenere alcuno del populo et delle Compagne soprascripte in sua giustisia et ragione, u vero che ingiuria non li sia facta; qui ne andrò et convenirò et dimorerò, facendo quelle cose , che sopra le predecte cose mi saranno imposte dal predicto Capitano u dalli Ansiani tanto; et quindi malitiosamente non mi sottraggerò. Et quante volte contrafaroe, et debbia essere punito et condennato dal Capitano del populo per ciascuna volta da soldi XX infino a lire C di danari, ragguardata la qualità del peccato et della persona. Et giuro che in fra'l mese dell'entrata nel mio reggimento farò eleggere una Compagna di 150 uomini et di più, di migliori et più valenti et più amadori del buono et del pacifico stato del Comune di San Severino et del populo,per due di ciascuno quartiere che si debbano eleggere degli Ansiani del populo di San Severino. Si debbiano eleggere, Gonfalonieri quattro, uno per piviere et Capitani quattro, uno per piviere et consiglieri due per piviere. Il Capitano sia tenuto fra un mese dall'entrata del suo offittio far fare una Compagna della Scala in del Comune di San Severino di cinquanta uomini. De li castelli vicini settantacinque. Et de li borghi vicini, d'uomini venticinque. Li quali, così electi faroe giurare, che quante volte a loro dalla parte mia u delli Ansiani del populo di San Severino sarà comandato, coi detti Gonfaloni et arme sufficiente vegnano insieme al palagio del populo di San Severino, et obbedir debbiano ai comandamenti miei u vero dei dicti Ansiani. Et che in luogo di defunti si subroghino altri, si che si compia lo numero della Compagna. Et procureroe cun effecto lo più tosto che potrò di avere inscritti li nomi et li soprannomi di tutti li homini et dei Gonfalonieri et dei Capitani in un libro che si debbi tenere appo me.